Acquapendente e Coronavirus, le linee guida del comune

ACQUAPENDENTE (Viterbo) – Con Deliberazione di Giunta N°34 il Comune di Acquapendente determina le linee di indirizzo per la gestione dei contratti in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Ecco il testo ufficiale: “ Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il D.L. 23.02.2020 n. 6 e s.m.i. recante misure urgenti in maniera di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; Considerato: che con il diffondersi del virus COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreti vari – ultimo dei quali il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 – ha disposto misure per il contrasto e per il contenimento del diffondersi del virus stesso e misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale; – che tra le varie misure di contrasto al diffondersi dell’epidemia, tra le principali risultano esserci la sospensione dei servizi educativi di ogni età, le attività didattiche di ogni ordine e grado e tutte le attività produttive industriali e commerciali, tranne quelle specificatamente indicate; – che, anche a livello regionale, il Presidente della Regione Toscana ha emanato delle ordinanze atte a contrastare e contenere sul territorio regionale la diffusione del virus COVID-19; Tenuto conto che, la sospensione di tutte le attività sopra indicate e, più genericamente, di quelle non permesse, si sta riverberando inevitabilmente sugli appalti e concessioni in essere, nonché su tutte le altre categorie di contratti che prevedono delle prestazioni nei confronti del Comune e/o dei cittadini/utenti; Richiamato l’art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”: Considerato che: “1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.”; Viste ed applicate le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti: – l’art. 1256 c.c. (impossibilità definitiva ed impossibilità temporanea) che prevede che l’obbligazione si estingua quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile ovvero, se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura non sia responsabile del ritardo nell’adempimento; tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando il debitore non può essere più ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla; – l’art. 1458 c.c. (Effetti della risoluzione) secondo il quale la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione;
– l’art. 1463 c.c. (Impossibilità totale) che prevede che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme della ripetizione dell’indebito; – l’art. 1464 c.c. (Impossibilità parziale) che prevede che quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte abbia diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione e da essa dovuta e possa recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale;; – l’art. 1655 c.c., (nozione appalto) che disciplina contratto d’appalto mediante il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro; Visto gli artt. 107, comma 3, “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 109, comma 2, “Conferimento di funzioni dirigenziali”, del Decreto Legislativo n. 267/2000,: Art. 107, comma 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. Art. 109, comma 2: 2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Visto l’art. 48 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, rubricato “Prestazioni individuali domiciliari” 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attivita’ sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilita’, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita’, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, gia’ impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorita’ individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita’, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. 2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalita’ indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalita’ attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi. Sara’ inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, dara’ luogo, in favore dei soggetti cui e’ affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entita’ pari all’importo gia’ previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalita’ di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sara’ corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita’, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a cio’ preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attivita’. 3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita’. Ritenuto che l’emergenza epidemiologica in atto integri una circostanza speciale (quale causa imprevedibile o di forza maggiore) che impedisce in questa fase che alcuni contratti in essere siano eseguiti totalmente o parte, o che addirittura comporti la richiesta di prestazioni non prevedibili al momento della stipulazione del contratto; Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sin qui riportate di esprimere le seguenti linee di indirizzo ai Responsabili di Area, affinché procedano, senza indugio al riesame di tutti i contratti in essere che prevedono delle prestazioni nei confronti del Comune e/o dei cittadini/utenti, in particolare per quelli che hanno subito dei periodi di interruzione e/o sospensione, al fine di valutare le opportune azioni da intraprendere, in particolare: – riparametrare e rideterminare, ove possibile, la prestazione sinallagmatica facente capo al Comune in qualità di committente; – procedere al pagamento dei corrispettivi sin qui maturati e, nel caso di mancata rideterminazione di cui al capoverso precedente, con contestuale riproporzionamento degli importi dovuti, comunicare al contraente la sospensione di fatturazione, per poi procedere con gli atti conseguenti nei confronti dei soggetti affidatari; Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non si dà luogo all’acquisizione di pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000; Visto lo Statuto dell’Ente, Con voti unanimi, resi ai sensi di legge; D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di: 1) esprimere le seguenti linee di indirizzo ai Responsabili di Area, affinché procedano, senza indugio al riesame di tutti i contratti in essere che prevedono delle prestazioni nei confronti del Comune e/o dei cittadini/utenti, in particolare per quelli che hanno subito dei periodi di interruzione e/o sospensione, al fine di valutare le opportune azioni da intraprendere, in particolare: o riparametrare e rideterminare, ove possibile, la prestazione sinallagmatica facente capo al Comune in qualità di committente; o procedere al pagamento dei corrispettivi sin qui maturati e, nel caso di mancata rideterminazione di cui al capoverso precedente, con contestuale riproporzionamento degli importi dovuti, comunicare al contraente la sospensione di fatturazione, per poi procedere con gli atti conseguenti nei confronti dei soggetti affidatari; 2) Disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nella relativa sezione del sito istituzionale dell’Ente, Amministrazione Trasparente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013; 3) Significare che, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, il presente atto verrà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000; Successivamente, Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti; Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000; di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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