Acquapendente e Coronavirus, ordinanza del sindaco Ghinassi: chiusura mensa scolastica e delle scuole infanzia e primaria

ACQUAPENDENTE- La Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; – La Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID — 19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile, aggiornato al 24.03.2020 ei successivi provvedimenti ed in particolare il D.L. nr. 18 del 17 marzo 2020, cosi come convertito con legge nr. 27 del 24.04.2020; PRESO ATTO dei provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria internazionale; PRESO ATTO che il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020″; CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere diffusivo dell’ epidemia; CONSIDERATO inoltre, che in data corrente, 27/10/2020, il Sindaco è stato messo a conoscenza di un caso di positività al COVID-19 di soggetto adibito allo svolgimento di mansioni presso la mensa scolastica comunale in gestione esterna; VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia” nelle quali vengono fornite indicazioni operative da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e, in particolare, viene disposto che se un alunno o un operatore scolastico risulta positivo alla Sars-COV-2 sarà necessario effettuare una sanificazione straordinaria degli spazi; CONSIDERATO conseguentemente che è interesse dell’ Amministrazione, la tutela della salute delle persone che lavorano nella struttura, nonché di quelle che ad altro titolo ne fruiscono; RITENUTO doveroso provvedere in qualità di Autorità Sanitaria locale, a tutela della salute Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. pubblica e della sicurezza dei cittadini, ad adottare misure urgenti finalizzate a prevenire rischi di contagio tra la popolazione; RICHIAMATO il DPCM 24 ottobre 2020; VISTO art. 50 del TUEL; VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; VISTA la L.241/90; ORDINA 1. La chiusura della mensa scolastica degli ordini scolastici dell’infanzia (Via del Carmine 1/A) e primaria (Piazza della Costituente), nonché del centro unico di cottura sito presso la scuola dell’infanzia, con decorrenza da mercoledì 28.10.2020 e fino a successivo provvedimento. 2. La chiusura dei plessi scolastici scuola dell’infanzia e scuola primaria, siti rispettivamente in via del Carmine 1/A e Piazza della Costituente, con la conseguente interruzione dell’attività didattica, per il giorno 28.10.2020, al fine di consentire la sanificazione degli stessi. DISPONE che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e pubblicata all’albo on line e venga trasmessa in copia alla Prefettura di Viterbo, alla Questura di Viterbo, alla Azienda ASL di Viterbo, al Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo statale “Leonardo Da Vinci”, alla Ditta CAMST SOC. COOP. A.R.L. gestore del servizio mensa. INFORMA che avverso il presente provvedimento sopra esteso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lazio entro 60 giorni a decorrere dall’avvenuta notificazione della presente, ai sensi dell’art. 21 della legge 6.1.1971, n. 1034, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’ art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199″.

Il Sindaco GHINASSI ANGELO

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