Acquapendente, Ghinassi: “Medie strutture di vendita alimentare devono dotarsi di personale di sorveglianza”

ACQUAPENDENTE – Con ordinanza N° 16, il Sindaco di Acquapendente Dottor Angelo Ghinassi comunica alle medie strutture di vendita del settore alimentare di dotarsi di personale di sorveglianza, deputato ad evitare assembramenti e contingentare gli ingressi. Questo il testo integrale della stessa :

Ordinanza N. 16 Data di registrazione 11/03/2021 OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DEL SETTORE ALIMENTARE VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19, adottate dal presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dal Ministero della Saluta e dalla Regione Lazio; VISTO, in particolare, il DPCM 2 marzo 2021; CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; RICHIAMATO, in particolare, l’art. 1 del DPCM 2 marzo 2021, recante “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento”, comma 1 “È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.” e comma 5 “È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato “Comitato tecnico-scientifico”; VISTO, altresì, l’art. art. 11 del DPCM 2 marzo 2021, recante “Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti”, comma 2 “È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”; RICHIAMATO l’art. 26 del DPCM 2 marzo 2021, recante “Attività commerciali”, comma 1 “Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11”; RISCONTRATO che in prossimità degli ingressi delle medie strutture di vendita del settore alimentare si verificano spesso assembramenti di persone, potenziali veicoli di contagio con rischio di ulteriore innalzamento della curva di diffusione del virus Covid-19; RITENUTO, pertanto, opportuno prevenire tali occasioni, garantendo, altresì, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; CONSIDERATO, per quanto espresso nei precedenti punti, necessario per le medie strutture di vendita del settore alimentare prevedere la presenza di personale di sorveglianza, facilmente identificabile e distinguibili, deputato ad evitare assembramenti e contingentare gli ingressi; TENUTO CONTO che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da Covid-19 e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica e che il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 833/1978 e dell’art. 59 del D.Lgs. 267/2000; RICHIAMATE le condizioni di estrema necessità e urgenza, che permettono, inoltre, di emanare misure di contenimento ai sensi dell’art. 3 del D.L: n. 19/2020 che non eccedano le norme statali; CONSIDERATO che la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 267/2000, è stata trasmessa in via preliminare alla Prefettura di Viterbo; VISTO l’art.32 della Costituzione; VISTO lo Statuto del Comune di Acquapendente; VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e visto, in particolare, l’art. 32 nel quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; per le motivazioni suddette: ORDINA salvo ogni ulteriore provvedimento in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica, fermo restando il rispetto delle disposizioni governative relative al settore interessato dal presente atto, con decorrenza da sabato 13 marzo 2021, fino a successivo provvedimento: 1. alle medie strutture di vendita del settore alimentare di dotarsi di personale di sorveglianza, deputato ad evitare assembramenti e contingentare gli ingressi; DISPONE Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. – che, ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il responsabile SUAP, Ing. Francesco Paris; – che la Polizia Locale e le forze dell’ordine siano deputate al controllo dell’osservanza di quanto prescritto dalla presente ordinanza; – che la presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio del Comune di Acquapendente e sia trasmessa alla Polizia Locale del Comune di Acquapendente, al Comando Carabinieri di Acquapendente, alla Prefettura UTC di Viterbo, alla Questura di Viterbo. AVVERTE – che, salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3000,00, così come previsto dall’ art. 4 del D.L. 19/2020; – che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

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