Acquapendente, il consiglio approva lo schema di accordo per l’affidamento del servizio di tutela legale per impianto Castel Giorgio

ACQUAPENDENTE (Viterbo)- Riceviamo e pubblichiamo: “Il Comune di Acquapendente ha approvato con Delibera di Giunta lo schema di accordo con quelli di Castel Giorgio, Bolsena, Montefiascone, Allerona, Orvieto, Grotte di Castro per l’affidamento congiunto del servizio di tutela legale nel procedimento impianto pilota denominato “Castel Giorgio” per ricerca risorse geotermiche – Ricorso al Consiglio di Stato. Questo il testo ufficiale dell’atto : “ La Giunta Comunale PREMESSO che: ✓ La società ITW LKW Geotermia Italia s.p.a. ha presentato nel 2011 al Ministero dello Sviluppo Economico istanza tesa al rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di due impianti pilota denominati “Castel Giorgio – Torre Alfina”; ✓ Con ricorso R.G. n. 293 del 2017 dinanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Umbria la società ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sull’istanza presentata, chiedendo contestualmente l’annullamento di alcune deliberazioni adottate in merito dalla Regione Umbria; ✓ a seguito della sentenza n. 197 del 13 febbraio 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art. 14 – quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 il procedimento per l’assegnazione del permesso di ricerca di risorse geotermiche per sperimentazione impianto pilota denominato “Castel Giorgio”; ✓ in data 31 luglio 2019 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”; ✓ la suddetta deliberazione del 31 luglio 2019 è stata impugnata innanzi a TAR del Lazio con diversi ricorsi, tra cui quello, rg. 13938/2019, dei Comuni di Acquapendente (Deliberazione di Giunta Comunale n. 152/2019), Allerona, Bolsena, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Grotte di Castro, Montefiascone, Orvieto e la Provincia di Viterbo; ✓ il TAR Lazio, con sentenza 1897/2021 ha accolto il ricorso rg. 13938/2019; APPRESO che in data 7 aprile 2021 la società ITW LKW Geotermia Italia SpA ha presentato ricorso in appello presso il Consiglio di Stato, chiedendo l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza del TAR Lazio, sez. II bis, n. 1897/2021; TENUTO CONTO che il Comune di Castel Giorgio, nel cui territorio si prevede si realizzi l’impianto in questione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15 aprile 2021, ha già formalizzato la volontà di costituirsi nel giudizio davanti al Consiglio di Stato incardinato con il ricorso in appello della società ITW LKW per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza del TAR Lazio, sez. II bis, n. 1897/2021; EVIDENZIATO che, fin dall’avvio della procedura per il rilascio del permesso di ricerca in questione, il Comune di Acquapendente, quale ente locale interessato, ha ribadito la ferma contrarietà alla realizzazione dell’impianto pilota in questione, alla luce dei rischi per il territorio che potrebbero derivarne; CONSIDERATO che persistono ancora oggi delle forti preoccupazioni per le conseguenze che la realizzazione dell’impianto in questione potrebbe avere sul territorio interessato e, in particolare, sulla salubrità delle risorse acquifere; RITENUTO, pertanto, doveroso far valere in sede giudiziaria le motivazioni che stanno alla base della contrarietà all’avvio dell’impianto pilota, avviando le opportune iniziative; RILEVATO che, a seguito di incontri tenutisi tra i rispettivi rappresentati, la volontà di costituirsi nel giudizio davanti al Consiglio di Stato incardinato con il ricorso in appello della società ITW LKW, già formalizzata dal Comune di Castel Giorgio, è condivisa anche dalle altre Amministrazioni interessate e, in particolare, dai Comuni di Acquapendente, Bolsena, Castel Viscardo, Allerona, Montefiascone, Grotte di Castro e Orvieto; RITENUTO che la sinergia tra gli Enti interessati e lo svolgimento in forma associata delle attività necessarie all’instaurazione del giudizio consente di consolidare il fronte comune creatosi, crea un valore aggiunto e consente una gestione più efficace ed efficiente della procedura amministrativa da avviarsi; VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e, in particolare, l’art. 38 che prevede la possibilità che due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici; VISTO il considerando 71 della stessa direttiva che, nell’elencare le modalità di realizzare appalti congiunti occasionali, annovera anche l’ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici interessate attuano congiuntamente un’unica procedura d’appalto affidando a un’amministrazione aggiudicatrice la gestione della procedura d’appalto a nome di tutte le amministrazioni aggiudicatrici; VISTO, altresì, l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; RITENUTO di ricorrere ad una forma di affidamento congiunto dell’incarico legale in questione; RITENUTO, a tal fine, di dover precisare le modalità di realizzazione dell’appalto congiunto, con particolare riferimento alla ripartizione degli obblighi dallo stesso derivanti; EVIDENZIATO che: • L’attuazione della collaborazione è retta unicamente dall’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico alla preservazione del territorio e dell’amenità del patrimonio naturalistico della zona dell’altopiano dell’Alfina, che sarebbe compromesso dall’impianto che la società ITWLKW Geotermia Italia s.p.a. intende realizzare; • L’accordo in questione realizza una cooperazione fra le Amministrazioni interessate finalizzata a garantire che le attività poste in essere siano prestate nell’ottica di conseguire l’obiettivo comune; • L’accordo in questione non interferirà negativamente sulla libera concorrenza, in quanto l’aggiudicatario del servizio dovrà essere individuato sulla base della vigente normativa in materia di contratti pubblici, tenuto conto delle linee guida adottate dall’ANAC proprio in materia di affidamento dei servizi legali; PRECISATO che gli unici movimenti finanziari ammessi tra gli Enti coinvolti sono quelli corrispondenti al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’incarico in questione; PRECISATO, altresì, che tutte le Amministrazioni svolgeranno, in virtù dell’accordo, un ruolo attivo con piena condivisione di responsabilità; ESAMINATO lo schema di accordo che si compone di n. 12 (dodici) articoli e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; ACQUISITI, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile dell’Area competente in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e quello favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine a quella contabile; VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; VISTO lo Statuto; VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; Per tutto quanto esposto, DELIBERA 1. DI FORMALIZZARE la volontà di questa Amministrazione Comunale di costituirsi nel giudizio davanti al Consiglio di Stato incardinato con il ricorso in appello della società ITW LKW per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza del TAR Lazio, sez. II bis, n. 1897/2021; 2. DI PRENDERE ATTO quindi che congiuntamente, oltre il Comune di Castel Giorgio ed Acquapendente, anche i Comuni di Bolsena, Montefiascone, Allerona, Orvieto, Grotte di Castro e Castel Viscardo condividono la volontà di costituirsi nel giudizio davanti al Consiglio di Stato incardinato con il ricorso in appello proposto dalla società ITW LKW Geotermia Italia SpA in data 7 aprile 2021; 3. DI RICORRERE per l’affidamento dell’incarico legale in questione ad una forma di appalto congiunto occasionale; 4. DI APPROVARE, a tal fine, lo schema di accordo che si compone di n. 12 (dodici) articoli e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 5. DI INDIVIDUARE quale Ente capofila, delegato della gestione della procedura di individuazione del professionista al quale conferire l’incarico legale a nome di tutte le Amministrazioni firmatarie dell’accordo, il Comune di Castel Giorgio, in considerazione della collocazione geografica dell’impianto pilota; 6. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo allegato nonché, sin d’ora, alla sottoscrizione del mandato alle liti al difensore individuato all’esito della procedura di affidamento; 7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’imminenza dell’udienza cautelare”

 

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