ACQUAPENDENTE (Viterbo)- Con sette voti favorevoli e l’astensione del consigliere di minoranza Fabrizio Camilli, il Consiglio Comunale approva il progetto del piano economico finanziario della Tari per l’anno 2020. Questo il verbale approvato a termine di seduta
VERBALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI
“Fino al 2019 si approvava una rappresentazione del Piano Finanziario, quest’anno, per la prima volta, ci si rende conto che lo strumento è utilizzabile per migliorare il servizio, sia sotto il profilo della qualità, ma anche le leve per un miglioramento economico del piano stesso. Si introduce, da parte di Arera, la componente sharing, cioè la parte dei rifiuti che produce un’entrata per i Comuni. Emerge molto chiaramente che siamo molto indietro, malgrado una differenziata intorno al 65-66%. Abbiamo ancora un margine, un potenziale per ridurre le utenze alle famiglie. Altro aspetto è l’organico che non abbiamo trattato come una risorsa, che andavamo anzi a smaltire a Parma. Ora ci costa meno, ma in realtà è una risorsa: l’organico può produrre energia. La Comunità Montana ha avviato un progetto per una compostiera in loco, producendo compost e una macerazione del rifiuto. Una volta realizzato ci darà beneficio sui costi, ad esempio le spese di trasporto. Addirittura avevamo avuto una proposta di impianto di bio-metano, per il quale si sarebbe potuto ricevere addirittura un canone. Ovviamente per questo tipo di impianto non ci sono i tempi, considerata la scadenza elettorale. Ci sarà bisogno di un grande coinvolgimento della popolazione. Entrando nel merito: si è applicato il ruolo del 2019. Il ruolo 2020 che esce da questo nuovo metodo porterebbe un ruolo inferiore di circa 15 mila euro. Dal ruolo dovremmo tagliare l’intervento di 50 mila euro previsti dal Comune per aiuti post Covid. A consuntivo andremo a vedere quale sarà l’effettivo costo e, quindi, cosa dovremmo restituire o recuperare nelle prossime 3 annualità. Se venisse confermato, quindi, dovremmo restituire 15 mila euro alle utenze Tari nei tre anni prossimi. Sempre che questo PEF venga confermato in sede di consuntivo. Luzzi: sull’impianto di compostaggio questa cosa va a scontrarsi con l’impianto a biogas – biometano. E’ una scelta da fare, o si va in una direzione o in un’altra. Sull’impianto proposto, mi ricordo che per quanto riguarda il compost vi era pochissima richiesta. C’è un capitolo molto importante sullo spazzamento, circa 168 mila euro. Ad una spesa così rilevante, dovrebbero corrispondere dei risultati soddisfacenti. Per il 2019 ho visto che il dato da analizzare è il fatto che l’indifferenziata è diminuita veramente poso. Sindaco: sul primo punto: stiamo parlando di impianti di diversa grandezza. Il primo è un impiantino che potrà fornire compost forse per le nostre aree agricole, l’altro si parta di un impianto rilevante, con risparmi pari al 20%. Cose diverse che richiedono un esame ad un’attenzione curata. E’ importante che i cittadini sappiano così da poter decidere. Questo è un percorso che però si è fermato, per i motivi che conosciamo tutti. Questo è un percorso che richiede di avere davanti un percorso di almeno due anni. Quella sulla compostiera invece, è importante perchè gli impianti di smaltimento organico sono veramente pochi. Una compostiera qui non ci dà un grande vantaggio economico, ma è soprattutto per avere autonomia organizzativa. La gara della Comunità Montana è stata fatta un anno fa e credo si siano spuntate condizioni buone. Secondo me oltre ad educare i cittadini, vi è la necessità di ulteriori cestini da installare (40) e dobbiamo controllare meglio la Idealservice nella fase di spazzamento. Dovremmo fare dei controlli a campione, il che ci può aiutare. Ore 19,43 esce Luzzi. La differenziazione è ancora molto bassa. Il porta a porta è un vantaggio ma a volte può avere “impigrito” e poi abbiamo una quota di cittadini extracomunitari che ancora debbono imparare i nostri usi. Vi aggiungo che ho chiesto a Glauco di convocare la Commissione Consiliare Ambiente per il nuovo regolamento sui rifiuti, che introduce il cosiddetto eco-vigile in grado di controllare e sanzionare in non corretto conferimento. Per quanto riguarda la lettura dei chip sui mastelli, permetterà di individuare i cittadini più attenti e che saranno oggetto di premialità. Tutte queste misure possono portare ad una diminuzione del costo. Premesso che: a) l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); b) l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, la IUC, a eccezione della TARI; c) l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; d) la Deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; e) l’art. 5 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA 443/2019 (MTR) richiama il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 con riferimento all’applicazione dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti nel caso di TARI presuntiva; f) l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; g) l’art. 1, comma 702, della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; h) con D.C.C. n. 16 del 25/05/2020 il Comune di Acquapendente, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha deliberato di confermare per l’anno 2020, le tariffe della TARI dell’anno 2019; Richiamato l’art. 6 della Deliberazione dell’ARERA 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto piano, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; Atteso che in Regione Lazio non essendo ancora operativi gli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, i Comuni esercitano le funzioni previste dall’art. 198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 sulla gestione dei rifiuti urbani e sono qualificabili come Enti territorialmente competenti per le finalità previste delle Deliberazioni dell’ARERA in materia di TARI; Atteso che la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, con procedura aperta di evidenza pubblica, anche a beneficio del Comune di Acquapendente, ha affidato in appalto alla Idealservice soc. coop., con decorrenza dal 01 gennaio 2020, i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani per la durata di sette anni e il servizio di avvio a trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense per un periodo transitorio di diciotto mesi decorrenti dal 01 gennaio 2020; Atteso che per il suddetto appalto è stato formalmente stipulato in data venti dicembre 2019 un contratto che disciplina gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni, le modalità di organizzazione e di erogazione delle stesse e i correlati corrispettivi per il gestore; Atteso che il suddetto contratto ha tra le parti forza di legge, ai sensi dell’art. 1372, comma 1, primo periodo, del codice civile; Atteso, altresì, che il Comune di Acquapendente svolge direttamente con proprio personale le attività di applicazione e riscossione della TARI e di monitoraggio dell’operato del gestore in relazione alla corretta e regolare esecuzione del contratto di servizio; Atteso, inoltre, che i servizi di trattamento dei rifiuti urbani diversi dai rifiuti biodegradabili di cucine e mense sono stati affidati dal Comune di Acquapende a impianti in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge; Dato atto che il gestore ha trasmesso al Comune di Acquapendente il piano economico finanziario della TARI per l’anno 2020 corredato della relazione di accompagnamento, elaborati secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e degli altri atti dell’ARERA in materia di TARI; Esaminato il suddetto piano economico finanziario; Elaborato il piano economico finanziario per le fasi gestionali di competenza del Comune di Acquapendente, secondo quanto disposto dal MTR; Dato atto che il piano economico finanziario complessivo è la somma del piano economico finanziario redatto dal gestore e di quello redatto dal Comune di Acquapendente rispettivamente per le fasi gestionali di competenza di ciascuno; Dato atto che, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 spetta all’Ente territorialmente competente la scelta dei coefficienti riferiti allo sharing dei ricavi per la cessione dei rifiuti, al limite di crescita tariffaria e alla gradualità del conguaglio e che le motivazioni della scelta sono contenute nella relazione allegata alla presente; Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi allo sharing dei ricavi per la cessione dei rifiuti: 0,3 a b e 0,25 a ω; Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla determinazione del limite di crescita tariffaria: 1,7% a (come definito dall’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA 443/2019), 0,1 a , 0 a e 0 a , dai quali deriva un limite alla crescita tariffaria dell’1,6%; Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla gradualità del conguaglio: -0.24 a , -0.03 a e -0.03 a γconguaglio: -0.24 a , -0.03 a e -0.03 a Acquisita la validazione del piano economico finanziario elaborata dal Revisore dei conti del Comune; Dato atto che sono state rese le dichiarazioni di veridicità previste dalla Deliberazione dell’ARERA 443/2019 sia dalla Idealservice soc. coop. sia dal Comune di Acquapendente in qualità di gestori di parti del servizio riferito ai rifiuti urbani; Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/05/2014 e successive modificazioni e integrazioni; Preso atto che, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico finanziario per l’anno 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; Considerati, inoltre: a) l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; b) l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; c) l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; d) l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”; e) l’art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; f) l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia o Città metropolitana; con voti favorevoli 7 e 1 astenuto (Camilli) espressi nei modi e forme di legge; DELIBERA a) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato; b) di approvare il piano economico finanziario della TARI per l’anno 2020 composto dai seguenti allegati: Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla Ideal Service soc. coop., ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019; Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla Ideal Service soc. coop.; Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla Ideal Service soc. coop. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019; Allegato D relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dal Comune Allegato E, dei costi riferiti alle fasi gestionali di competenza del Comune di Acquapendente e della relativa componente a conguaglio; Allegato F, validazione del piano economico finanziario; Allegato G, dichiarazione di veridicità della Ideal Service soc. coop.; Allegato H, dichiarazione di veridicità del Comune di Acquapendente; c) che, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico finanziario per l’anno 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; d) di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nell’apposito sito informatico; e) di provvedere a inviare la presente deliberazione all’ARERA”