Acquapendente, prorogata l’apertura del centro raccolta differenziata in località Cufone

ACQUAPENDENTE ( Viterbo) – Importante decisione del sindaco di Acquapendente Dottor Angelo Ghinassi in merito all’ulteriore qualificazione del progetto raccolta differenziata. Con Ordinanza N° 86 di Martedì 7 Settembre, proroga per sei mesi a partire da mercoledì 8 Settembre l’apertura del Centro di raccolta differenziata rifiuti in Località Cufone. Ecco il testo completo ed ufficiale dell’atto:

Attesa la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente. Visti gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D. Lgs. 152/2006 e programmati, la cui finalità è quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero. Tenuto Conto: • del fatto che l’attività di recupero dei rifiuti permette di preservare l’ambiente da ulteriore inquinamento e permette il risparmio di notevoli risorse naturali; • che gli attesi esiti positivi dei nuovi sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti presuppongono la collaborazione di tutti i cittadini e degli operatori economici ed il rispetto della presente ordinanza. Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina lo strumento sanzionatorio alle violazioni alle ordinanze sindacali. Richiamato il contratto di appalto sottoscritto in data 20/12/2019 rep. 2 dalla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale e la Soc. Coop. Idealservice; Rilevato che l’elevato numero di accessi/anno presso il Centro di raccolta ha evidenziato la rilevanza di tale servizio per gli utenti; Considerato che appare indispensabile mettere a disposizione degli utenti, il servizio offerto dal Centro di raccolta; Vista la relazione del Responsabile del Settore Urbanistica e pianificazione territoriale conservata agli atti; Considerato che per il conferimento al Centro di raccolta di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, è necessario adottare idonei accorgimenti che garantiscano l’eliminazione di ogni eventuale rischio per l’ambiente, per il suolo e per la salute pubblica; Visto il Regolamento dei Servizi di Igiene Ambientale approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 09.04.2008 e s.m.i. e n. 45 del 29.09.2009 e s.m.i; Visto il Decreto Ministeriale 8/4/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”; Vista la precedente Ordinanza n° 14/2021 del 08/03/2021 relativa al Centro di Raccolta rifiuti differenziati in Loc. Cufone; Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. Considerato che l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio non determina alcun pregiudizio della situazione sotto il profilo ambientale e igienico-sanitario e consente, altresì, la prosecuzione di un pubblico servizio che, se interrotto, determinerebbe negativi effetti sotto il profilo gestionale del sistema di raccolta ed allontanamento dei rifiuti urbani differenziati prodotti nel territorio comunale; Tutto quanto ciò premesso, ai sensi dell’ad. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ORDINA a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, la proroga dell’Ordinanza n° 14/2021 del 08/03/2021 relativa all’apertura del Centro di raccolta ubicato in Località Cufone, nell’area individuata al CT al foglio 56, mappale 346, per un periodo di mesi 6 decorrenti dal 08/09/2021, autorizzando il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi: Dell’elenco sotto ovviamente riportare solo quelli strettamente necessari e gestibili. 1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) 2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) 3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) 4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) 5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06) 6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) 7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) 8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) 9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02) 10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02) 11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11) 12. solventi (codice CER 20 01 13*) 13. acidi (codice CER 20 01 14*) 14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*) 15. prodotti fotochimici (20 01 17*) 16. pesticidi (CER 20 01 19*) 17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) 18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36) 19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25) 20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*) 21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28) 22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*) 23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30) 24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32) 25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34) 26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38) 27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39) 28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) 29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01) 30. ingombranti (codice CER 20 03 07) 31. cartucce toner esaurite (20 03 99) La gestione del Centro di raccolta è svolta direttamente dal Comune di Acquapendente con proprio personale. Le operazioni di deposito e stoccaggio delle sopraelencate categorie di rifiuti dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. A. il deposito delle varie tipologie di rifiuto individuate deve essere effettuato all’interno di contenitori e cassoni scarrabili; B. il deposito delle tipologie di rifiuto individuate con i nn. 1 – 19 carta e cartone deve essere effettuato in modo che sia protetto dagli agenti atmosferici; C. il deposito della tipologia di rifiuto pericolosi deve essere effettuato in modo che sia protetto dagli agenti atmosferici; D. il deposito della tipologia di rifiuto individuata con il n. 10 deve essere effettuato all’interno di contenitori a tenuta stagna, chiusi, a norma per lo stoccaggio della specifica tipologia di rifiuto. E. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell’ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l’indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. F. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996. G. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. H. il deposito dei rifiuti è ammesso nei limiti di, cubatura consentito dalla portata nominale dei rispettivi contenitori; I. per i contenitori muniti di dispositivi amovibili di copertura, il personale addetto deve provvedere alla chiusura al termine dell’orario di apertura del Centro di Raccolta o comunque in occasione del verificarsi di precipitazioni atmosferiche; J. lo stoccaggio deve essere realizzato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche previste per le varie tipologie di rifiuti, anche per quanto riguarda I’ etichettatura dei contenitori; K. l’area deve essere mantenuta sgombra da rifiuti stoccati al di fuori dei rispettivi contenitori; L. i rifiuti devono essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le operazioni di recupero e/o smaltimento; M. il deposito e lo stoccaggio all’interno dei vari contenitori di rifiuti con particolare riferimento ai Raee, deve avvenire in condizioni di sicurezza, con modalità tali da non pregiudicarne il successivo recupero e da evitare il rilascio di sostanze pericolose; N. i rifiuti contenenti sostanze lesive all’ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (quali frigoriferi, congelatori ecc.) devono essere stoccati in modo da evitare il rilascio di tali sostanze e quindi conferiti presso impianti di smaltimento e/o recupero specificatamente autorizzati al trattamento di queste tipologie; O. eventuali spandimenti accidentali di rifiuti liquidi devono essere assorbiti mediante sostanze ad alto assorbimento che dovranno successivamente essere avviate a smaltimento; gli idonei materiali assorbenti devono essere tenuti in deposito presso il centro per tali eventualità AVVERTE che avverso I’ Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi dell’art. 21 comma 1 della Legge 1034/1971 da proporsi entro sessanta giorni dalla notifica della presente, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni; DISPONE · la notifica della presente Ordinanza, mediante PEC, alla Società Cooperativa IDEALSERVICE con sede legale in Via Basaldella 90, Pasian di Prato (Ud), C.F/P.IVA 00223850306, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante; · la trasmissione della presente Ordinanza: – al Presidente della Regione Lazio – al Prefetto di Viterbo – alla Provincia di Viterbo; · l’invio di copia della presente Ordinanza, per l’esercizio dell’attività di controllo: Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. – al Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Servizio Igiene Urbana del Comune di Acquapendente; – al Comando di Polizia Municipale; – al Comando di Stazione Carabinieri di Acquapendente; · la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio comunale on-line. Il Sindaco GHINASSI ANGELO / ArubaPEC S.p.A

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