Ad Acquapendente avviato l’iter per la concessione di contributi per il trasporto scolastico alunni con disabilità

ACQUAPENDENTE (Viterbo) – Il Comune di Acquapendente ha avviato l’iter per la concessione di contributi finalizzati al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentati le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie o i percorsi triennale di IeFF per l’anno scolastico 2020-2021, in applicazione delle linee guida, approvate con la Determinazione Regionale Lazio G095558 del 12 Agosto 2020. Ecco il testo ufficiale della Delibera di Giuta Comunale N° 104 che verrà presa come base di partenza: “
La Giunta Comunale RILEVATO che la Legge 104/1992, prevede l’obbligo per gli Enti locali, di fornire l’assistenza agli alunni con disabilità e persegue le seguenti finalità: – garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; – predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona disabile; CONSIDERATO che la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza agli alunni con disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica; RAVVISATA la necessità di definire, sulla base del quadro normativo vigente, le modalità di organizzazione del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado al fine di garantirne l’attivazione per l’anno scolastico 2020/2021; VISTA la Determinazione della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro n. G09558 del 12/08/2020 concernente:” Linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado, Statali o Paritarie o i percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2020/2021…….(OMISSIS)…….” CONSIDERATO che le linee guida suddette, prevedono: – all’ art. 3, “Servizio del trasporto scolastico”, l’individuazione dei Comuni quali enti gestori del servizio di trasporto in favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo. Il servizio consiste nell’organizzazione del trasporto scolastico anche con mezzi privati, svolto in ambito urbano e interurbano, degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo nonché l’obbligo di prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato, per gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, c. 3 della Legge 104/1992, compatibilmente con la disponibilità delle risorse specifiche. – all’art. 4, “Modalità operative per i Comuni”: – la possibilità di organizzare il servizio direttamente (in forma singola o associata) o attraverso l’affidamento a soggetti terzi; – la possibilità di gestione del servizio da parte del Comune, attraverso la concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti, da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola, certificati dall’Istituto di riferimento; – per l’anno 2020/2021, nell’eventualità che si verifichi un peggioramento dell’emergenza sanitaria tale da comportare nuovamente l’interruzione della didattica in presenza con la conseguente sospensione del servizio di trasporto scolastico, i Comuni potranno destinare la quota non spesa dei fondi assegnati all’organizzazione di servizi sostitutivi che agevolino le famiglie degli studenti con disabilità nella fruizione della didattica a distanza, così come stabilito dalle linee guida di cui alla DGR G09558 del 12/08/2020; – all’art. 5, “Risorse finanziarie disponibili” la definizione del valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile, che non potrà essere superiore all’importo di € 2.500,00 annue per utente, utile a coprire, di norma, un massimo di trenta chilometri complessivi tra andata e ritorno, per ogni giornata di frequenza scolastica. Tale stima è effettuata calcolando una spesa media di 0,40 euro al chilometro; TENUTO CONTO che il Comune non è attualmente in grado di quantificare in maniera specifica e definitiva i fabbisogni relativi all’organizzazione e gestione del servizio del trasporto scolastico degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie del II ciclo, cosicché appare opportuno gestire il servizio attraverso la concessione di contributi economici forfettari anziché mediante organizzazione diretta del servizio di trasporto stesso; PRESO ATTO dell’avvio ormai prossimo delle attività didattiche relative all’anno scolastico 2020/2021; RITENUTO di dover procedere alla redazione di un avviso pubblico relativo a quanto in oggetto, al fine di individuare i beneficiari del relativo intervento; VISTA la Determinazione della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro n. G09558 del 12/08/2020; VISTA la Legge 104/1992; VISTA la Legge n. 241/1990; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; DELIBERA Per i motivi di cui in premessa che si intendono riportati e trascritti, 1. Di incaricare il responsabile dei servizi finanziari della redazione di un avviso e di un relativo schema di domanda per la concessione di contributi finalizzati al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie o i percorsi triennali di IePF, per l’anno scolastico 2020/2021, in applicazione delle linee guida, approvate con la Determinazione Regionale Lazio n. G09558 del 12/08/2020; 2. Di osservare nel procedimento i seguenti criteri: A) gestione del servizio attraverso la concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti, da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola, certificati dall’Istituto scolastico di riferimento, per un importo non superiore ad € 2.500,00 annue, per ogni studente disabile, utile a coprire, di norma, un massimo di (30) trenta chilometri complessivi tra andata e ritorno, per ogni giornata di frequenza scolastica. Tale stima è effettuata calcolando una spesa media di € 0,40 al chilometro; B) prevedere la possibilità di erogare un contributo specifico, nei limiti delle disponibilità delle risorse regionali, in caso di interventi di trasporto estremamente complessi e onerosi a causa di situazioni territoriali di particolare isolamento e/o della gravità della disabilità certificata (articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); C) per l’anno 2020/2021, nell’eventualità che si verifichi un peggioramento dell’emergenza sanitaria tale da comportare nuovamente l’interruzione della didattica in presenza con la conseguente sospensione del servizio di trasporto scolastico il Comune potrà destinare la quota non spesa dei fondi assegnati all’organizzazione di servizi sostitutivi che agevolino le famiglie degli studenti con disabilità nella fruizione della didattica a distanza, così come stabilito dalle linee guida di cui alla DGR G09558 del 12/08/2020; 3. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Il Sindaco Segretario Comunale Dott. Angelo Ghinassi Dott. Alessandro Caferri

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