Adempimenti elettorali per le elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023

VITERBO – La prefettura di Viterbo in vista delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023, ha comunicato gli adempimenti elettorali per la propaganda elettorale. Li pubblichiamo integralmente :

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale 

Si rammenta, anzitutto, che l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta. 

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Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali- Consultazioni elettorali e referendarie UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

Tanto premesso, le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 gennaio 2023, devono provvedere a individuare e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale di partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati. 

In particolare, le giunte devono altresì provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi. 

Considerato che trattasi dell’elezione diretta del Presidente della Regione e della contestuale elezione del Consiglio regionale del Lazio, si raccomanda di mantenere la distinzione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale prevista tra liste circoscrizionali e regionali. 

Pertanto, le giunte comunali devono provvedere ad assegnare distinti spazi per le affissioni di propaganda elettorale per le elezioni regionali del Lazio 2023, differenziando quelli riservati alle liste circoscrizionali da quelli dedicati al candidato alla carica di Presidente della Regione, collegato ad una o più liste circoscrizionali. 

Al riguardo, sarà cura di questa Prefettura, trasmettere alle SS.LL. le liste circoscrizionali e i candidati ammessi alla carica di Presidente della Regione, all’esito di eventuali ricorsi, non appena acquisiti dai competenti uffici. 

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda 

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati: 

  •   il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  •   ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo
    pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  •   ogni forma di propaganda luminosa mobile.
    Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili 

Sempre da venerdì 13 gennaio 2023, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975. 

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Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 

4) Uso di locali comunali 

A decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in pari misura, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti. 

5) Agevolazioni fiscali 

Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento. 

6) Diffusione di sondaggi demoscopici 

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 28 gennaio 2023 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto. 

7) Inizio del divieto di propaganda 

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 11 febbraio a lunedì 13 febbraio 2023, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ulteriori affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. 

Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. 

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È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. 

8) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici 

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. 

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori. 

Si ritiene, peraltro, che l’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio. 

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