Bonus baby sitting 2021

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – L’INPS, con la circolare n. 58 del 2021, disciplina la misura introdotta dal decreto Sostegni per quanto riguarda il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, intervenendo a riguardo degli strumenti di sostegno per lavoratori con figli minori affetti da infezione SARS COVID-19, in quarantena o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, introdotti dal decreto Sostegni.

Incompatibilità del bonus

La misura bonus per servizi di baby-sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

– la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;

– l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri

  strumenti previsti a sostegno del reddito;

I bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.

Modalità di compilazione della domanda

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

– sul portale istituzionale www.inps.it

– attraverso i servizi di Patronato.

Erogazione mediante Libretto Famiglia

Il bonus per servizi di baby-sitting ammonta al limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande.

In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo settimanale di 100 euro.

Il bonus verrà remunerato tramite il Libretto Famiglia per le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.

Al momento dell’inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia, dovrà essere resa una dichiarazione da parte dell’utilizzatore attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore, pena le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Non è prevista la possibilità di revoca o di modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate.

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