Calendario 2020 dell’autotrasporto, CNA Fita: “Sono 958 le ore di divieto di circolazione”

VITERBO – Sono 958 le ore di divieto di circolazione stradale fuori dai centri abitati che nel 2020 dovranno essere osservate dai veicoli e dai complessi di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. A dare notizia del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sul calendario dell’autotrasporto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è CNA Fita di Viterbo e Civitavecchia.

Il monte ore complessivo di divieti è superiore di 12 ore a quello stabilito per il 2019 ed inferiore di 28 rispetto a quello del 2018. Tuttavia, se si fa il confronto con lo scorso anno, sono previste 7 ore di divieto in meno nei giorni lavorativi. “Si è tenuto conto delle nostre osservazioni e sono stati eliminati i divieti introdotti per venerdì 21 e 28 agosto”, precisa CNA Fita.

Come indicato nel protocollo d’intesa siglato nel 2013 dal governo e dalle associazioni di categoria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del calendario potranno essere apportare modifiche e integrazioni finalizzate a coniugare la sicurezza della circolazione con il miglioramento della competitività dell’autotrasporto.

Ecco, in sintesi, i divieti previsti.

  • Dalle ore 9 alle 22: tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre e nei giorni mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio; lunedì 13 e sabato 25 aprile; venerdì 1° maggio; martedì 8, venerdì 25 e sabato 26 dicembre.
  • Dalle ore 7 alle 22: tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre; martedì 2 giugno; sabato 15 agosto.
  • Dalle ore 14 alle 22: venerdì 10 aprile.
  • Dalle 9 alle 16: sabato 11 aprile.
  • Dalle ore 9 alle 14: martedì 14 aprile.
  • Dalle ore 8 alle 16: sabato 4, 11, 18 e 25 luglio; 1, 22 e 29 agosto.
  • Dalle ore 8 alle 22: sabato 8 agosto.
  • Dalle ore 16 alle 22: venerdì 24 e 31 luglio; 7 e 14 agosto.

 

Confermate le consuete deroghe per alcune tipologie di merce. Un’aggiunta all’articolo 7, relativo ai veicoli esentati dal divieto, elenca i veicoli che beneficiano della deroga anche quando viaggiano scarichi: soprattutto autocisterne per il trasporto di liquidi alimentari per l’uomo o per gli animali e di combustibili, oltre che macchine agricole.

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