Cambio gomme auto: quando vanno montate le invernali

La sostituzione stagionale degli pneumatici è un intervento di manutenzione ordinaria che interessa gli automobilisti che utilizzano le gomme estive, alternandole con quelle invernali. In Italia, infatti, le norme sulla circolazione extraurbana prevedono che gli enti proprietari o concessionari delle strade possano disporre l’obbligo di montare pneumatici invernali o altri dispositivi antisdrucciolevoli. In realtà non molti sanno che tali disposizioni hanno un ambito di applicazione meno ampio di quanto si possa pensare e termini temporali che possono variare significativamente da un luogo all’altro: vediamo, di seguito, tutto quanto c’è da sapere in merito.

Quali sono le caratteristiche di uno pneumatico invernale

Una gomma invernale, o da neve, è sviluppata e realizzata in maniera tale da garantire aderenza e tenuta di strada in presenza di condizioni quali basse temperature (inferiori a 7°), acqua, neve, fango o ghiaccio sul fondo stradale; ciò è reso possibile dalla mescola ‘morbida’ e dalle profonde scanalature latitudinali e longitudinali che solcano il battistrada. Entrambe le tecnologie sono comuni a tutte le gomme invernali, da quelle di fascia medio bassa ai prodotti premium come, ad esempio, il Pirelli Sottozero 3, disponibile anche su Euroimportpneumatici.com, un retailer online specializzato.

L’obbligo di gomme invernali nel Codice Stradale

L’articolo 6 del Codice della Strada (“Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati“), alla lettera (e) del comma 4 stabilisce che “l’ente proprietario della strada può“, mediante apposita ordinanza,“prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio” oppure, come prevede la lettra (f-bis), “prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensita’, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumita’ delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative“.

Per le strade statali e le autostrade il provvedimento viene emanato, generalmente entro i primi dieci giorni di novembre, dall’ANAS competente per il territorio; sono invece Regioni, Province e comuni ad approntare eventuali provvedimenti per, rispettivamente, le strade regionali, provinciali e comunali.

Quando scatta l’obbligo

Il Codice, originariamente, non indica un arco temporale di riferimento rispetto all’obbligo di circolazione con a bordo gli pneumatici invernali. Un’indicazione precisa, a beneficio di una maggiore uniformità amministrativa, è stata introdotta soltanto dal 2013 (mentre il Nuovo Codice della Strada è in vigore dai primi anni Novanta), per effetto dell’entrata in vigore della Direttiva 16 gennaio 2013 emanata dal Ministero dei Trasporti. “Ai fini della necessaria uniformità” – si legge – “si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. […]  Resta impregiudicata la possibilita’ per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte”.

Pertanto, l’obbligo sussiste soltanto in presenza di un’ordinanza da parte dell’ente competente per l’arteria viaria di riferimento; la durata del provvedimento può variare rispetto a quello indicato dalla Direttiva; di solito si tratta di due settimane di anticipo o posticipo, fatta eccezione per poche strade ad altissima quota dove, per ovvie ragioni il periodo di vigenza dell’obbligo può essere molto più lungo.

Quando non è necessario effettuare la sostituzione

Il cambio gomme è, nei fatti, obbligatorio solo per chi utilizza le gomme estive da aprile a novembre. Gli pneumatici invernali, infatti, possono essere impiegati tutto l’anno, perché non sono interessati da alcuna limitazione temporale. Lo stesso dicasi per le ‘4 stagioni’, purché rechino almeno la marcatura M+S sulla spalla.

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