Contratti a termine e apprendistato, proroga automatica

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO- Il decreto Rilancio, come modificato dalla legge di conversione, obbliga i datori di lavoro a prorogare il termine dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato di primo livello e di alta formazione attivi al 18 luglio 2020 per il periodo di sospensione dell’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Ministero del lavoro, con una FAQ dello scorso 27 luglio, fa rientrare nella sospensione non solo i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19 ma anche periodi di “inattività del lavoratore” portando l’esempio della “fruizione di ferie”.

In effetti dal 18 luglio 2020 è operativa una norma che obbliga i datori di lavoro a prorogare il termine dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato di primo livello e di alta formazione. La motivazione addotta dal legislatore è il contemperamento, da parte del lavoratore, della perdita della prestazione lavorativa dovuta al periodo di sospensione dell’attività, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Se per i rapporti di apprendistato, detta soluzione è opportuna in quanto trae origine dal completamento della formazione, così come prevista dal PFI (Piano Formativo Individuale), è però alquanto opinabile obbligare i datori di lavoro a prorogare i contratti a tempo determinato anche oltre quello che è la naturale scadenza prevista dalle parti in base alle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste alla base dell’assunzione del lavoratore a termine.

Sono due le caratteristiche fondamentali della proroga automatica pervista dal decreto Rilancio, come modificato dalla legge di conversione. Nel dettaglio:

– il rapporto di lavoro deve essere attivo alla data del 18 luglio 2020 (data di pubblicazione della legge n.77/2020)

 – dal 23 febbraio 2020 vi deve essere stato, in capo al lavoratore, uno o più periodi di sospensione dell’attività lavorativa, in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Detta sospensione dovrà essere “recuperata” al termine del contratto di lavoro, andando a prorogare, della medesima misura, il rapporto stesso.

Questo è quanto previsto sinteticamente dal comma 1-bis, che lascia spazio a molti interrogativi per i quali ancora attendiamo risposte da parte del Ministero del Lavoro. Unico intervento interpretativo è una FAQ pubblicata sul sito istituzionale, che evidenzia solo alcuni punti della regola.

Detto questo, la disposizione “si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato”. Con questa affermazione il Ministero fa rientrare nel campo di applicazione della norma non solo i contratti ordinari a tempo determinato e i rapporti in somministrazione a termine ma anche i contratti intermittenti a tempo. Da questo punto di vista, la proroga obbligatoria riguarda esclusivamente la durata del contratto di lavoro ma non le prestazioni che potranno essere, o meno, richieste dal datore di lavoro in base alle proprie esigenze.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Condividi con:
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE