Cos’è il Superbonus

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – Il Superbonus è l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Possono usufruire del Superbonus:
• Condomìni.
• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento.
• Istituti Autonomi Case Popolari (IACP).
• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
• Onlus e associazioni di volontariato.
• Associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
La detrazione spetta in particolare, al proprietario, al nudo proprietario oppure al titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per interventi effettuati su
• parti comuni di edifici
• unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari
• singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
Sono esclusi interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
I principali interventi e spesa massima agevolabile sono:
• Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari.
• I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi.
La spesa massima agevolabile è di:
o 50.000 euro per gli edifici unifamiliari;
o 40.000 euro se l’edificio è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
o 30.000 euro se l’edificio è composto da più di 8 unità immobiliari.
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni con:
o generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
o generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
o apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
o sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
o collettori solari;
o allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo per Comuni montani non interessati da procedure di infrazione ai sensi della Direttiva Europea sulla qualità dell’aria).
Rientrano nel Superbonus anche le spese sostenute per ulteriori tipologie di interventi, a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno uno di quelli indicati come principali o trainanti. Si tratta di
• interventi di efficientamento energetico qualificato
• installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il Superbonus spetta altresì per i seguenti interventi, purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico:
• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
• installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Per poter accedere al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono
• rispettare i requisiti minimi previsti per le prestazioni energetiche degli edifici
• assicurare nel complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento
• alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
• alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
In ogni caso, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

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