Deroghe al blocco dei licenziamenti. Attenzione alle sanzioni

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – Con la pubblicazione del decreto Agosto è stato prorogato il blocco dei licenziamenti. L’art. 14 del D.L. n. 104/2020 individua eccezioni al blocco dei licenziamenti che le aziende possono, in alcuni casi, utilizzare per ridurre il proprio organico. Ma le imprese devono valutare con attenzione se avvalersi delle deroghe previste dal provvedimento, in quanto, in caso di errori interpretativi, rischiano pesanti sanzioni. Un licenziamento illegittimo potrebbe, infatti, essere dichiarato nullo, facendo scattare la reintegra e potenzialmente anche un maxi indennizzo fino a 36 mensilità.
Nella prima bozza del decreto Agosto il blocco dei licenziamenti veniva esteso a tutti indistintamente fino a fine anno, nella seconda bozza, invece, era stata introdotta una discriminazione che prevedeva che il blocco dei licenziamenti operasse su due diverse fasce temporali tenendo conto della fine dello stato di emergenza fissato ad ottobre.
Il testo definitivo del D.L. n. 104/2020, ha ulteriormente modificato i criteri con un “compromesso” ai limiti della Costituzionalità sul blocco dei licenziamenti fino a fine anno rendendo il divieto in parte “mobile”, ma ponendo, tuttavia, alcuni paletti e molti dubbi interpretativi.
L’art. 14 del decreto legge si limita a introdurre tre esplicite deroghe:
– per le imprese che hanno cessato l’attività;
– per le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
Alle tre ipotesi previste dal legislatore, in via interpretativa, alcuni osservatori ne hanno aggiunte almeno altre tre:
– licenziamento al termine delle 18 settimane di cassa integrazione;
– licenziamento al termine dei 4 mesi di esonero contributivo;
– licenziamento come conseguenza di una riduzione di organico che porta alla chiusura definitiva di un comparto dell’azienda.
Nel caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali il divieto cessa alla fine delle 18 settimane di cassa integrazione eventualmente richieste, ma comunque non oltre il 31 dicembre mentre, nella circostanza di utilizzo dell’esonero contributivo, il blocco si interromperà nel momento in cui si esaurirà l’incentivo, ma non oltre 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Nella confusione generata da una disposizione, da più parti criticata, crescono i dubbi e le incertezze tutto a danno delle imprese che rischiano pesanti sanzioni in caso di errori interpretativi. Un licenziamento illegittimo rischia, infatti, di essere dichiarato nullo facendo scattare la reintegra e potenzialmente anche un maxi indennizzo fino a 36 mensilità.

 

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