Università Unimarconi

Entro il 31 marzo gli enti con detassazione devono comunicare all’agenzia delle entrate eventuali modifiche fiscali

di PAOLA MANCINELLI-

VITERBO – Entro il 31 marzo 2022, gli enti associativi che beneficiano di privilegi fiscali/tributari (detassazione), nonché dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche fiscali rilevanti intervenute nel corso del 2021, utilizzando un apposito modello dichiarativo chiamato Modello EAS ( Enti Associativi). Questo modello va inoltrato all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato (Caf, Commercialisti o Tributaristi), solamente in via telematica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche. In caso di dimenticanza, la normativa vigente permette agli enti associativi di rimediare , presentando il modello e versando una sanzione pecuniaria di € 250,00, entro il termine della prima dichiarazione utile. Il modello EAS nasce come strumento di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria per combattere gli abusi fiscali delle norme agevolate per gli enti del terzo settore, garantendo, tramite l’acquisizione di determinate notizie rilevanti sul piano fiscale, che i regimi tributari diretti a motivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano uno strumento per evitare il pagamento delle imposte dovute.
E’ una dichiarazione molto importante, ed il mancato invio ha come conseguenza la perdita dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge agli enti associativi, la tassazione delle quote, dei contributi associativi e dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.
Enti Che Devono Compilare Il Modello con la Compilazione Completa
• associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL) con funzioni di tutela o rappresentanza e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, gli enti bilaterali costituiti dalle sopracitate associazioni e gli istituti di patronato;
• associazioni di ricerca scientifica riceventi di determinati provvedimenti agevolativi;
• le associazioni ONLUS parziali, per le attività che non riguardano l’ambito ONLUS
• le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all’art 20, c 3, L 382/78;
• le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
Soggetti Esonerati
La legge individua alcune tipologie di soggetti che anche se sono di tipo associativo, presentano condizioni per le quali sono ritenute non obbligate a rispettare l’obbligo dichiarativo. Si tratta di:
• associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri del volontariato che svolgono solo attività istituzionali oppure che realizzano solo quelle attività marginali , tramite lo svolgimento di attività commerciali e produttive
• associazioni pro-loco.
• associazioni ONLUS che hanno ottenuto la qualifica di ONLUS rispettando le disposizioni normative contenute nel D.M. 266/2003 e presentato l’istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
• associazioni non governative (ONG)
Sono esclusi dall’adempimento le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, in questo caso viene a cadere il requisito soggettivo. Nel confine della deroga ricadono anche gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione e gli enti associativi commerciali. Anche le parrocchie sono esonerate dall’ inviare il Modello EAS in quanto considerate enti non aventi natura associativa.
Modello EAS ed Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
Con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009 l’Agenzia delle Entrate ha disposto dei chiarimenti in riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche, precisando che:
• l’onere dell’invio del modello, grava sulle ASD è obbligato alla presentazione del modello EAS anche chi richiede ai soci il versamento di un compenso per lo svolgimento delle pratiche sportive per attività decommercializzate (trattasi dei corrispettivi specifici o quote aggiuntive richiesti a fronte di attività rivolte nei confronti dei soli soci);
• il modello va inviato anche dalle ASD che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi importanti sotto il profilo dell’Iva e delle imposte sui redditi
• il modello non va inviato dalle ASD che incassano solo quote sociali.
Si ricorda, inoltre, che l’onere della comunicazione si estende, anche alle società sportive dilettantistiche, con qualsiasi veste giuridica costituite.
Non devono essere dichiarate le seguenti variazioni:
• La modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente),
• L’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
• il costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
• l’ammontare delle entrate dell’ente;
• il numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso;
• l’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti;
• il numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate.

Print Friendly, PDF & Email
Condividi con:
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE