Esonero contributivo per chi rinuncia alla cassa integrazione

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – L’esonero nel versamento dei contributi previdenziali spetta ai datori di lavoro privati anche non imprenditori ad accezione del settore agricolo.
Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale del Decreto Cura Italia.
Il datore di lavoro che beneficia dell’esonero contributivo non potrà più beneficiare della cassa integrazione, dal 13 luglio fino al 31 dicembre 2020 dal Decreto Agosto per ulteriori 18 settimane.
I datori di lavoro che abbiano richiesto la cassa integrazione introdotta dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio per 18 settimane, possono beneficiare dell’esonero contributivo:
Se hanno fatto richiesta dell’ammortizzatore sociale prima del 15 agosto 2020;
Se hanno fatto domanda di cassa integrazione in data successiva al 14 agosto purché per periodi con decorrenza in data anteriore al 13 luglio 2020.
L’importo dell’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali di maggio e giugno 2020.
L’esonero dei contributi può essere fruito fino al 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi e viene riparametrato su base mensile.
Sono escluse dall’esonero le contribuzioni quali: premi e contributi INAIL; contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto e tutte le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Ovviamente le condizioni necessarie per ottenere l’esonero sono:
1) Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2) Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
3) Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, ma anche di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
4) Divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dall’art. 14 del DL numero 104 del 2020, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, infatti in una nota si legge:
“…considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la citata cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.”

Print Friendly, PDF & Email
Condividi con:
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE