Green Pass obbligatorio: le sanzioni se manca l’incarico del datore di lavoro e le fasi operative

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO- Da oggi 6 agosto il Green Pass è obbligatorio per partecipare a particolari attività e fruire di determinati servizi. Pertanto è necessario sapere anche cosa, il datore di lavoro, rischia se non rispetta e fa rispettare la normativa.
La prima sanzione amministrativa da prendere in considerazione è quella del mancato incarico alla persona addetta al controllo del possesso delle certificazione verde COVID-19. Si tratta di un adempimento documentale da accompagnare con una illustrazione delle operazioni da effettuare. Il datore di lavoro dovrà poi adottare anche specifiche misure organizzative per consentire un lineare svolgimento delle operazioni.
La successiva verifica positiva del possesso del Green Pass abilita alla partecipazione a manifestazioni e all’accesso a luoghi più a rischio di affollamento o di contagio. In particolare, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 105/2021, il Green Pass è richiesto poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
· Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
· Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
· Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
· Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
· Sagre e fiere, convegni e congressi;
· Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
· Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
· Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
· Concorsi pubblici.
La verifica del Green Pass consiste nella consultazione di dati riferiti a una persona fisica e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione del Gdpr che consente ai titolari di imprese/enti, tenute alla verifica, di delegare con atto formale l’operazione a un incaricato.
Si tratta di un adempimento documentale da accompagnare con una illustrazione delle operazioni da effettuare. In parallelo vanno adottate misure organizzative per consentire un lineare svolgimento delle operazioni.
L’operazione di controllo ha due fasi:
– il controllo del possesso di un titolo;
– l’identificazione del portatore quale soggetto titolare del titolo.
Le operazioni dettagliate per il controllo e la verifica del possesso del Green Pass sono descritte nella sua completezza sul sito internet della Certificazione verde Covid. ( https://www.dgc.gov.it/web/comeFunziona.html)
Eventuali inadempimenti da parte del datore di lavoro sia alla mancanza di delega sia alla mancanza delle corrette operazioni di controllo e verifica saranno sanzionati pesantemente ai sensi dell’art. 83, paragrafi 4 e 5 del Gdpr.
Per ciò che riguarda il contenuto della delega si precisa che:
a) la delega deve essere nominativa e rendere riconoscibile all’interessato quale posizione occupi soprattutto nel caso dell’incarico alla rilevazione del Green Pass;
b) la delega deve essere completa di tutte le informazioni con le modalità concrete di effettuazione delle operazioni di verifica. Si sottolinea che non risulta sufficiente l’assegnazione del ruolo a mezzo della mera indicazione dello stesso. La delicatezza delle operazioni da compiere implica la minuziosa esposizione del flusso delle azioni richieste, di quelle dovute e di quelle vietate. L’impresa deve poter dimostrare di avere messo a disposizione dell’incaricato tutte le informazioni a riguardo del funzionamento degli apparecchi elettronici e le regole da osservare;
c) predisporre servizi aziendali deputati alle informazioni aggiuntive e all’intervento in caso di contestazioni da parte dell’utenza che, come è prevedibile, si potranno verificare da parte di interessati che pretendono di accedere ai locali pur se non in possesso della certificazione verde o assumendo di non essere tenuti alla esibizione della stessa.
d) deve essere spiegata bene l’importanza di non raccogliere dati e di quali dati sia possibile la verifica, essendo la prescrizione di carattere pratico ed operativo non conservando dati identificativi;
e) opportuno allegare schede esemplificative del flusso della verifica e anche riportanti la normativa di riferimento. La completezza delle informazioni va abbinata alla facile comprensibilità e fruibilità delle stesse.
Pertanto, modalità esplicative, anche con l’uso di icone, non sono certo da disdegnarsi.

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