Il rendiconto nelle associazioni ed enti del terzo settore

di PAOLO MANCINELLI-

Il rendiconto delle associazioni deve essere redatto con cadenza annuale, in quanto esistono procedure abbastanza rigide da rispettare per far si che si evitino di commettere errori che potrebbero portare al disconoscimento della qualifica di ente non profit. Sono sottoposti all’obbligo di rendicontazione tutti gli enti del terzo settore, commerciali e non.

Tutte le associazioni in regime 398/1991, ovvero in regime fiscale agevolati saranno anche chiamati a rispettare le regole sulla tenuta della contabilità previste dal DPR 600/1973. Si tratta di un obbligo contabile fondamentale per accedere ai vantaggi fiscali riconosciuti agli enti non profit. Il rendiconto è un documento ufficiale, nel quale le entrate e le uscite registrate dovranno distinguersi tra commerciali e non. Il documento previsto dalla normativa è composto dalla prima nota, la quale riepiloga in maniera molto dettagliata tutte le entrate e tutte le uscite, ovvero tutti gli incassi, tutte le spese ed i pagamenti, con i relativi importi.

Per la sua redazione , la legge non ammette particolari vincoli, ma la cosa importante è che sia redatto in modo chiaro e che le voci non sia accorpate eccessivamente.

Il documento di bilancio viene presentato con a seguito una relazione sull’andamento della gestione e sugli eventi che hanno avuto un maggior impatto nel corso dell’esercizio.

Il rendiconto è un documento che va preparato dal Consiglio Direttivo in occasione dell’assemblea dei soci, convocata almeno una volta all’anno, e dovrebbe essere considerato come uno strumento utile alle associazioni per ottimizzare nel corso dell’anno l’intera gestione. Strumento utile e sul quale riflettere per valutare le criticità ma anche le opportunità che le attività sociali offrono durante l’anno, permettendo di avere un quadro della situazione economico-finanziaria dell’ente.

L‘articolo 148 del TUIR prevede che, la convocazione dell’assemblea deve essere “pubblicizzata” nelle forme previste e tenendo in considerazione quanto  stabilito al riguardo dallo Statuto, nonché utilizzando tutti i mezzi che garantiscano l’effettiva comunicazione ai soci e la conoscibilità della data dell’assemblea per tutti i soci.

Successivamente il bilancio dovrebbe essere esposto presso la sede dell’associazione nei 15 giorni antecedenti la data prevista per l’assemblea che dovrà approvarlo, per dare la possibilità a tutti i soci di prenderne visione e farne  le opportune considerazioni. Può partecipare e votare all’assemblea solo il socio che al momento dello svolgimento dell’assemblea è in regola con l’iscrizione all’associazione. Molto importante è la verbalizzazione del contenuto dell’assemblea, redatta in forma scritta nel Registro dei Verbali e successivamente  sottoscritta da tutti i soci presenti, poiché sia l’effettiva presenza degli associati alla riunione che l’effettiva democraticità dell’associazione  viene convalidata solo con la firma autografa.

 

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