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Integrazione salariale per eccesso di caldo: indicazioni dell’INPS

Ieri 3 luglio 2025, l’INPS – in attesa delle nuove norme in arrivo sul tema – ha fornito importanti indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo.

Queste direttive si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO), sia a coloro che possono accedere all’Assegno di Integrazione Salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.

In caso di sospensione lavorativa disposta da un’ordinanza della pubblica autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

La prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura “percepita”.

 

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