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Protezione Civile

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Licenziamento nullo per un errore di procedura interna: la Cassazione e la Corte di Appello di Roma, confermano il diritto alla reintegra

VITERBO – Licenziamento nullo per un errore di procedura interna: la Cassazione e la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, confermano il diritto alla reintegra. Vittoria per un lavoratore della ristorazione romana, difeso dall’Ufficio Vertenze e Legali della Camera del Lavoro di Civitavecchia Roma Nord Viterbo della CGIL.

Una nuova, importante vittoria giudiziaria conferma un principio che la CGIL rivendica da tempo a tutela dei lavoratori: un errore disciplinarmente rilevante ma non grave, se il contratto collettivo lo punisce con una  sanzione conservativa, non può giustificare il licenziamento. Ciò anche quando il CCNL faccia riferimento a generiche ipotesi di negligenza e non al caso specifico della violazione di procedure interne.

Il caso su cui si è pronunciata La Corte di Cassazione con ordinanza n. 29349 del 2025 e, in sede di rinvio, la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3038 del 2026, riguarda un lavoratore con qualifica di manager, dipendente di una società che gestisce una catena di fast food con il marchio di una nota multinazionale, licenziato nel 2019 per non aver segnalato e annotato una discrepanza, riscontrata durante un controllo di routine, tra due rilevazioni della temperatura di cottura degli alimenti effettuate in giorni diversi. È stato accertato in tutti i gradi di giudizio che la temperatura era sempre rientrata nei parametri di sicurezza previsti e che non vi è mai stata alcuna violazione delle regole HACCP a tutela della salute dei consumatori: l’unico addebito riguardava un adempimento organizzativo interno.

Nonostante questo, l’azienda ha proceduto al licenziamento per giusta causa. Il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva già riconosciuto l’illegittimità del licenziamento e disposto la reintegra. La Corte d’Appello di Roma, in riforma, aveva invece ritenuto applicabile la sola tutela “indennitaria debole”, escludendo che la condotta rientrasse tra quelle sanzionabili in via conservativa dal CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

Il lavoratore, assistito Ufficio Vertenze della Camera del Lavoro Roma Nord CiNoVi e dai suoi legali, ha proposto ricorso per Cassazione. Con l’ordinanza n. 29343/2025, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo un principio di diritto ormai consolidato: quando il contratto collettivo, anche attraverso una clausola generale, punisce una condotta con sanzione conservativa, il giudice non può discostarsene per applicare il licenziamento, salvo che il fatto concreto presenti una gravità che le parti sociali non avevano inteso includere in quella previsione.

A seguito del rinvio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3038 del 2026, si è uniformata al principio dettato dalla Cassazione, annullando definitivamente il licenziamento e condannando la società al pagamento complessivo di 27 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva, avendo il lavoratore esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione anziché il rientro in servizio.

 “Questa vicenda dimostra quanto sia importante, nei licenziamenti disciplinari del settore della ristorazione organizzata, verificare sempre se la condotta contestata rientri tra quelle che il contratto collettivo punisce con misure conservative”.

“Troppo spesso le aziende utilizzano contestazioni relative ad adempimenti procedurali interni per giustificare licenziamenti sproporzionati. La Cassazione ha ribadito con chiarezza che la valutazione di gravità delle mancanze disciplinari, quando è già stata compiuta dalle parti sociali attraverso il contratto collettivo, non può essere aggirata dal Giudice né, tantomeno, dal datore di lavoro.”

La CGIL continuerà a monitorare l’applicazione di questi principi nel settore, a tutela di tutti i lavoratori della ristorazione organizzata potenzialmente esposti a contestazioni disciplinari sproporzionate rispetto ai fatti realmente accertati.