Montefiascone, la vice sindaca Cicoria torna a parlare degli accertamenti Tari

MONTEFIASCONE (Viterbo)- “Torniamo sugli accertamenti TARI sperando di fare chiarezza una volta per tutte”. A ritornare sulla tematica la vice sindaca di Montefiascone Rosita Cicoria : “Pensare”, sottolinea, “di far precedere agli stessi una fase interlocutoria con i contribuenti era logisticamente impossibile e dispendioso; impossibile perchè il tempo a disposizione non lo permetteva e dispendioso in quanto si sarebbero dovuti affrontare ulteriori costi che poi sarebbero ricaduti comunque sui cittadini e questo non lo ritengo corretto. Rispetto agli accertamenti relativi ai fabbricati destinati all’agricoltura e condotti da coltivatori diretti e IAP, ricordo che stiamo accertando l’anno 2018 . Spesso le annotazioni catastali che esoneravano al pagamento di tali fabbricati, sono state inserite in anni successivi, senza alcun valore retroattivo. Sono stati notificati gli accertamenti proprio perché il Comune non aveva in mano gli elementi per l’esonero della tassa; nessun tentativo di “provarci” come si vuole far credere. Poi, come sottolineato nel precedente articolo, non nego che ci siano casi erroneamente valutati ma che gli stessi, presi in esame dall’accertatore e valutati i documenti prodotti dal contribuente, sono stati prontamente revocati. Ricordo altresì che il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, specifica all’art. 2 c. 1 l. b che “ per utente si intende persona fisica o giuridica che possiede o detiene a qualsiasi titolo una o più utenze” e alla l.c che “ per utenza va inteso l’immobile o area soggetta a tariffazione” Il presupposto per l’applicazione della tassa come riporta il regolamento Tari relativo all’anno oggetto di accertamento è il seguente: ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all’ art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all’articolo 3, comma 3. ART. 6 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO 1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti. Ci scusiamo se c’è stato un disagio ma, se riteniamo corretto che tutti debbano pagare il giusto, non c’è altro modo per far si che questo avvenga se non accertando quanto risulta dagli archivi catastali nell’anno incriminato”.

 

 

 

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