L’INPS ha recentemente pubblicato il messaggio 2985/2024, che porta importanti chiarimenti sulla compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASPI ed i redditi da lavoro sportivo, soprattutto per i collaboratori sportivi dilettanti. Queste nuove indicazioni mirano a evitare il rischio di decadenza dall’indennità, spesso causato da incertezze sulle procedure da seguire.
Comunicazione del reddito presunto
Per i percettori di NASPI e Dis-Coll che svolgono o iniziano un’attività lavorativa durante il periodo di disoccupazione, esiste l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda di NASPI, se l’attività era già in corso.
Tuttavia, per i collaboratori sportivi dilettanti che percepiscono compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, l’obbligo di comunicazione scatta solo al superamento della soglia di 5.000 euro annui. Fino a tale importo, non è necessario effettuare alcuna comunicazione all’INPS. Questo perché sotto la soglia dei 5.000 euro non sorge obbligo contributivo, e i redditi non incidono sull’indennità di disoccupazione.
È importante sottolineare che ai fini del calcolo dei 5.000 euro concorrono tutti i compensi percepiti da tutti i committenti, inclusi quelli derivanti da:
- Lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 del Codice Civile.
- Collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico.
Esenzioni dalla comunicazione
Non è necessario comunicare all’INPS il reddito presunto nei seguenti casi:
- Se i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica in forma di collaborazione coordinata e continuativa non superano i 5.000 euro annui.
- Se si percepiscono redditi da lavoro autonomo occasionale sportivo sotto i 5.000 euro annui.
Modifiche per i redditi da lavoro autonomo occasionale
A seguito dell’abrogazione dell’articolo 53, comma 2, lettera a) del TUIR da parte del DL 71/2024 “Istruzione e Sport”, i redditi derivanti da prestazioni autonome occasionali sportive sono ora classificati come “redditi diversi”.
Questo comporta che:
- Per quanto riguarda la NASPI e la Dis-Coll, la prestazione viene ridotta in funzione del reddito comunicato senza applicazione di alcuna franchigia.
Mantenimento dello stato di disoccupazione
Per mantenere il diritto all’indennità di disoccupazione e lo stato di disoccupazione, è necessario rispettare il limite di reddito annuo previsto, che per il 2024 è di 8.500 euro (8.173,91 euro per il 2023).
Attenzione: Questo limite include tutti i compensi percepiti, compresa la franchigia dei 5.000 euro.
La franchigia non va sottratta dal totale, poiché rappresenta solo la soglia oltre la quale scatta l’obbligo contributivo e l’eventuale riduzione dell’indennità, ma tutti i redditi devono essere considerati nel calcolo del limite per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Esempio pratico
- Se percepisci 4.500 euro annui da collaborazione sportiva dilettantistica: non devi comunicare nulla all’INPS e mantieni pienamente diritto alla NASPI.
- Se percepisci 6.000 euro annui da collaborazione sportiva dilettantistica: devi comunicare all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni, e l’indennità NASPI verrà ridotta in proporzione al reddito eccedente i 5.000 euro.
- Se il totale dei tuoi redditi (compresi quelli sotto i 5.000 euro) supera 8.500 euro annui: perdi lo stato di disoccupazione e, di conseguenza, il diritto alla NASPI.
Conclusioni
Le nuove indicazioni dell’INPS offrono maggiore chiarezza ai lavoratori sportivi dilettanti, permettendo di gestire correttamente le indennità di disoccupazione e di evitare decadenze indesiderate.