Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00035 del 24 aprile 2020

ROMA – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art.
34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine
chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche
mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, del 22 marzo 2020,
del 1 del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché ulteriori
misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali
non è stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;
Pagina 2 / 5
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00035 del 24 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di
transizione successiva al cosiddetto lockdown;
CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle
misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di
contagiosità in progressivo decremento;
CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a
tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nella individuazione e contenimento dei nuovi casi,
tra i quali, non esaustivamente, la App Dottor Covid realizzata e disciplinata in base all’Ordinanza
del Presidente della Regione Lazio n. Z0009 del 17 marzo 2020, l’istituzione delle Unità Speciali di
Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva
sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in”, infine
l’avvio del piano di sorveglianza epidemiologica attraverso test sierologico;
RITENUTO necessario armonizzare il quadro delle riaperture definite con il citato decreto del
Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020, con i provvedimenti precedentemente adottati con
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, allo scopo di chiarire e delimitare specifici ambiti di
riavvio delle attività economiche e sociali, nell’ambito della più rigorosa adozione delle misure di
prevenzione e protezione dal contagio;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica,
1. Allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per
persone con disabilità di cui all’art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile
2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela
della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata
all’adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l’adozione di
tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della
struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all’ Azienda
sanitaria locale di riferimento.
2. Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:
Pagina 3 / 5
a. per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche
con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di
allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.
b. nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché
le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna.
c. lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o
nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per
non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare
contratto di lavoro;
d. nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai
lavori
e. la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
f. l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del
contagio da COVID-19;
g. l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il
servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e
comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettaturaritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
h. l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. Le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma
osservano le seguenti misure:
a. rilevazione della temperatura agli ingressi;
b. obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti;
c. chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed
esterni).
4. Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le
seguenti attività:
a. l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle
Pagina 4 / 5
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte
chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
b. l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di
almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento
individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma
amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento
del litorale marittimo.
c. entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente
ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo
svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.
Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le
disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti
provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a
tutti gli effetti di legge.
L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 17
maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni
del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.

Print Friendly, PDF & Email
Condividi con:
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE