Presentato il nuovo modello 730/2016

di MASSIMILIANO CASTO-

L’Agenzia delle Entrate ha presentato ufficialmente il nuovo modello 730 del 2016 per i redditi conseguiti nell’anno 2015 con le relative istruzioni operative. In linea generale poco è cambiato rispetto al 2015 in quanto tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati, in possesso di determinati redditi, possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Come ampiamente risaputo, utilizzare il modello 730 è molto vantaggioso, poiché il contribuente:

• non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
• ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
• se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
In realtà la dichiarazione dei redditi con il modello 730 può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2015.
Una importante novità che non tutti conoscono ma che è operativa già dallo scorso anno è che alcuni contribuenti possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Tale modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato (commercialista, tributarista o consulente del lavoro).
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2015 hanno percepito:
• redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
• redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);

A chi si presenta
Il mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato

Quando e come si presenta
Il 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità sopra descritte per il 730 precompilato e cioè entro il 7 luglio 2016. Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato. Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

Print Friendly, PDF & Email