Prestazioni di lavoro occasionali: alcune novità

di PAOLO MANCINELLI-

Dal 21 dicembre 2021 è entrato in vigore l’obbligo per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale di effettuare una comunicazione preventiva all’INL competente per territorio.
Successivamente dal 28 marzo è stata resa operativa dal Ministero del Lavoro l’applicazione per la comunicazione di collaborazione di un lavoratore occasionale, il quale è divenuto un adempimento obbligatorio e preventivo dei committenti privati. L’avvio della procedura telematica sul portale dei servizi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è una novità di grande rilievo per i committenti di lavoro occasionale. Questa novità va a sostituire l’attuale procedura di invio telematico tramite posta elettronica.
Con le novità introdotte si identificano meglio le caratteristiche principali del lavoro autonomo, che sono:
– l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
– l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
– il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
– l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
– la corresponsione di un corrispettivo.
Per i compensi ricevuti che non superano i 5.000€ non è previsto il prelievo previdenziale, ma se si supera questa soglia il prestatore si deve iscrivere alla Gestione separata ed esibire il contributo previdenziale presunto sulla ricevuta di pagamento; sarà a carico sia del committente per i 2/3 sia del lavoratore per 1/3.
Procedura telematica di comunicazione preventiva
Per effettuare l’invio telematico si deve accedere al “portaleservizi.lavoro.gov.it”, si individua successivamente la casella “Lavoro autonomo occasionale”, da qui si sceglie “ Nuova Comunicazione” e si compilano le varie sezioni del modulo dove dovremo inserire questi dati:
Dati del committente: – codice fiscale o partita iva; – denominazione; – sede legale.
Dati del lavoratore autonomo: – codice fiscale – dati anagrafici; – cittadinanza; – estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno; – domicilio del prestatore
Dati del rapporto di lavoro: – data di inizio; – durata entro cui completare la prestazione; – compenso stimato – sede di lavoro.
Fino al 30 aprile 2022 vi è il così detto “periodo transitorio” che prevede la possibilità di trasmettere la comunicazione allo specifico indirizzo email dell’Ispettorato territoriale di competenza tramite il profilo di email ordinaria contente gli stessi dati dell’invio telematico.
Sono esclusi dall’obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva:
– gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale in quanto non soggetti dato che l’invio della comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
– le aziende di vendita diretta a domicilio
– i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale (es. correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival relatori in convegni e conferenze ecc);
– i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
– gli studi professionali non organizzati in forma di impresa;
– le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
– i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
– le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
– i partiti politici;
– le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
– le ONLUS.
Sanzioni
L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione in capo al committente di una sanzione amministrativa di importo che va da euro 500 a euro 2.500, non diffidabile.

 

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