Rientro dalle ferie: regole covid per lavoratori e imprese

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – La fine del mese di agosto rappresenta per molti il rientro al lavoro dopo un periodo di ferie trascorso in Italia o fuori dai confini nazionali. Quest’anno coloro che sono andati all’estero in vacanza devono fare i conti con le prescrizioni imposte dallo Stato Italiano a quanti hanno transitato o soggiornato in Paesi UE o extra-comunitari.
Eccezion fatta per la quasi totalità degli stati membri dell’Unione Europea, l’ingresso in Italia è condizionato ad una serie di prescrizioni volte a contenere il rischio di una seconda ondata di contagi da COVID-19.
Nessuna limitazione è invece prevista per coloro che hanno trascorso le ferie in Italia e si apprestano a fare ritorno nella residenza o domicilio.
I lavoratori che rientrano da un periodo di ferie all’estero trascorso negli Stati membri dell’UE, Paesi dell’area Schengen, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano nonchè per coloro che hanno trascorso le loro ferie entro i confini nazionali non necessitano di alcuna autocertificazione o quarantena.
Al contrario, è necessario rispettare alcune prescrizioni per rientrare in Italia, nei confronti di coloro che provengono da Romania e Bulgaria, necessitando di un periodo di quarantena per i cittadini che abbiano soggiornato nei suddetti paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia.
Discorso diverso per chi fa ritorno da Malta, Grecia, Croazia e Spagna. In questi casi l’ingresso è consentito solo dietro presentazione di un’autocertificazione in cui si afferma che nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia l’interessato si è sottoposto al test COVID-19 a mezzo di tampone con esito negativo.
È fatto inoltre obbligo di informare immediatamente del proprio rientro nel paese il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio oltre naturalmente a segnalare all’USL l’insorgenza di sintomi.
È vietato l’ingresso in Italia a tutti coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano transitato o soggiornato in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.
E in ogni vietato l’ingresso in Italia per coloro che sono risultati positivi ai test COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.
Al lavoratore è fatto obbligo di farsi rilasciare un certificato medico (inviato in via telematica all’INPS da parte del medico curante) a copertura dell’intero periodo di quarantena.
L’INPS ha equiparato alla malattia comune i casi di positività al COVID-19.

 

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