Sanzioni mancata accettazione pagamenti POS

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO-   Il DL PNRR2 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.

RICORDA! l’esercente ha l’obbligo di accettare le carte di pagamento: tale obbligo è assolto con l’accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.

Pertanto, dal 30 giugno 2022 nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verrà applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

NOTA BENE – La sanzione verrà comminata indipendentemente dall’ammontare                                    del pagamento rifiutato.

 

sanzioneè30 euro + 4% valore transazione rifiutata

 

Per la sanzione in esame viene esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa);

Esempio

Il 1° luglio 2022 un esercente attività di ristorazione si rifiuta di accettare un pagamento di 8€ con una carta di pagamento.

La sanzione sarà pari a 30,32€, ossia 30€ + 4% di 8€.

 

Si ricorda che fino al 30 giugno 2022 agli esercenti attività di impresa, arti o professioni che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati a sistemi evoluti di incasso, spetta un credito d’imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in oggetto, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico. Parimenti, agli esercenti che nel corso dell’anno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro

I crediti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP. Inoltre, non contribuiscono alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.

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