Stadio Rocchi, il Tar del Lazio dà ragione al Comune di Viterbo e respinge il ricorso della U.S. Viterbese 1908

VITERBO – “Ritenuto che la proroga dell’affidamento dell’impianto sportivo (o il suo rinnovo) non può essere conseguita che per accordo delle parti e quindi in presenza della disponibilità dell’ente, alle condizioni che dipendono dalla valutazione di interesse pubblico di competenza di quest’ultimo, previa accettazione delle relative clausole d’obbligo (salve modifiche consensuali), condizioni queste che, nella presente fattispecie, non si sono verificate.

Ritenuto che, pertanto, ogni altra questione dedotta è recessiva rispetto al descritto presupposto essenziale, con particolare riguardo all’impugnazione dell’avviso di manifestazione di disponibilità, cui peraltro la stessa ricorrente non ha inteso prendere parte (con conseguente carenza d’interesse).

Ritenuto che la domanda cautelare va pertanto respinta, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite della presente fase di giudizio che si liquidano come in dispositivo”.

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