Stop fuochi d’artificio e bevande in contenitori di vetro, emanata ordinanza ad Acquapendente

ACQUAPENDENTE ( Viterbo) – Ordinanza Comune di Acquapendente di divieto di vendita per asporto di bevande contenute in contenitori di vetro e divieto di detenzione di oggetti in vetro. Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia. Eccone il testo ufficiale:  Premesso che: • è molto diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere; • che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell’utilizzo di simili prodotti; • che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito; • che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato. come pure all’ambiente naturale dovuti oltre che per l’inquinamento acustico anche per l’aumento di polveri sottili nell’aria; • che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all’uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l’incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori; Dato atto: • che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo scoppio di petardi, l’esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo; • che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela; • che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale; Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. Considerato che l’Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché cessino simili comportamenti lesivi; Rilevato, pertanto, urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l’uso di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici dalle ore 00:00 del 30 dicembre 2022 alle ore 24:00 del 2 gennaio 2023; Considerato, inoltre, che in occasione dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o la relativa vendita per asporto potrebbe fare registrare episodi di uso improprio nonché dispersione degli stessi che, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l’incolumità delle persone; Ritenuto opportuno, al fine di evitare possibili pericoli, prevedere il divieto di vendere per asporto o somministrare bevande in bottiglie di vetro o lattine, dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2022 alle ore 6:00 del giorno 1 gennaio 2023; Visto l’art. 54 D. Lgs. n. 267/2000 così modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), D.L. 14/2017 ai sensi del quale il Sindaco adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; VISTO il D. Lgs. 267/2000; VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana; VISTO il vigente Statuto Comunale; ORDINA per le motivazioni sopra espresse: 1) dalle ore 00:00 del 30 dicembre 2022 alle ore 24:00 del 2 gennaio 2023 su piazze, vie e spazi pubblici in tutto il territorio comunale, il divieto di utilizzo su tutto il territorio comunale, di ogni tipo di fuoco d’artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su cose o persone in luoghi pubblici o in luoghi privati appartenenti a terzi; 2) dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2022 alle ore 6:00 del giorno 1 gennaio 2023 il divieto di somministrazione e di vendita per asporto bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro a chiunque svolga, in qualsiasi forma, sul territorio comunale, attività di vendita per asporto o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, anche a mezzo distributori automatici. In tale fascia oraria, le bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro possono Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. essere utilizzate all’interno delle attività di somministrazione o nelle aree di pertinenza parimenti destinate all’attività di somministrazione/consumo sul posto. DISPONE – Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale; – Che il presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza alla Prefettura di Viterbo – Ufficio Territoriale del Governo e per l’esecuzione alla Questura di Viterbo, al Comando Carabinieri di Acquapendente e alla Polizia Locale di Acquapendente. RAMMENTA – che, salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale e Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000. – che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile SUAP, dott.ssa Corinna Pernigotto Cego Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio Comunale oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla stessa data”.

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