VITERBO – Riceviamo da Stop Animal Crimes Italia e pubblichiamo: “Dopo l’ultima uccisione di un gattino investito a Montalto di Castro (VT), rispetto cui abbiamo depositato denuncia per omissione di soccorso, abbiamo chiesto al Sindaco e ad altri un maggior controllo del territorio con riferimento alle precauzioni che i cittadini devono adottare contro gli investimenti di animali.
La tutela dei gatti e cani vaganti e degli animali selvatici è infatti competenza del Sindaco che è la massima Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell’art. 3 del DPR 31 marzo 1979 e egli è responsabile degli animali presenti sul proprio territorio; la IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 148 del 2017, ha chiarito che “il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l’obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca”. La Corte rivede nella figura del Sindaco quella, secondo legge ed oltre ogni ragionevole dubbio, “responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l’obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca”).
Il Sindaco ai sensi del DPR 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979 n. 150) ha il dovere, attraverso i propri organi, di vigilare sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico. La normativa vigente pone una serie di limiti all’attività amministrativa ed anzi esige l’adozione di provvedimenti ispirati alla gestione umana e responsabile degli animali randagi, nonché alla prevenzione di eventuali danni alla salute della popolazione sia sotto il profilo della tutela dell’incolumità fisica contro eventuali aggressioni, sia sotto quello della profilassi sanitaria (es., contagio di malattie).
Per il dettame normativo sopra esposto abbiamo chiesto al Sindaco, attraverso la Polizia Locale, di adottare provvedimenti urgenti per il controllo dei limiti di velocità e l’installazione di idonea
cartellonistica indicante l’attraversamento di animali e depositato denuncia ai Carabinieri locali denuncia per omissione di soccorso di animali.
Ricordiamo che l’omissione di soccorso nei confronti degli animali coinvolti in incidenti stradali ha trovato ingresso nel nostro ordinamento anche come illecito amministrativo: il nuovo comma 9-bis dell’art. 189 del Codice della Strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), introdotto dall’art. 31, comma 2 della legge n. 120 del 2010 in ossequio alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, prevede infatti che chi omette di prestare soccorso ad un animale d’affezione, da reddito o comunque protetto, potrà essere punito anche sulla base delle testimonianze rese da terze persone presenti durante l’incidente; il Codice della Strada non è, tuttavia, l’unica disposizione a regolamentare, disciplinare e punire l’omissione di soccorso nei confronti di animali. Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta omissiva dell’investitore, potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 544 bis c.p.: “Uccisione di animali”. Tale delitto prevede la pena della reclusione da quattro mesi a due anni. Un esempio emblematico, ed ancora attuale, è fornito dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione penale, sez. III, del 9.6.2011 (dep. 22.7.2011), n. 29543, di cui la seguente massima «L’automobilista che dopo aver accidentalmente investito un animale domestico ometta, senza giustificazione alcuna, di soccorrere la bestiola impedendo altresì ad altre persone di prestare all’animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 544 bis c.p. in caso di morte dell’animale investito. È, infatti, riconducibile alla fattispecie criminosa de qua ogni condotta, non solo commissiva ma anche omissiva, che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale».
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